ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA URBANA DELLE ARTI”
STATUTO

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ART. 1
È costituita l’Associazione “Accademia Urbana delle Arti”, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2
L’Associazione ha sede in Roma, piazza Enrico Dunant n. 55 C.A.P. 00152.

ART. 3
L’Associazione non ha fini di lucro e non è legata ad alcun partito politico.

ART. 4
L’Associazione ha per scopo:
-     promuovere la formazione sociale, culturale e professionale degli associati e di terzi, con speciale attenzione alle belle arti, alla musica, alle lettere ed alla filosofia, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, scolastiche o accademiche.
-     organizzare corsi di formazione orientati alla qualificazione umana, culturale, artistica e professionale, anche sviluppando servizi nel settore del tempo libero;
-     organizzare iniziative culturali, artistiche e ricreative.

ART. 5
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti e le deliberazioni del Consiglio direttivo e che, dopo averne fatta domanda, dallo stesso siano ritenute idonee.
Il Consiglio direttivo decide liberamente senza obblighi di motivazione.
La quota sociale è personale e intrasmissibile. È esclusa la possibilità di accogliere domande associative per un periodo temporale determinato.

ART. 6
I soci sono tenuti al pagamento della quota nella misura stabilita attualmente dal Consiglio direttivo.

ART. 7
§ 1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso o per esclusione.
§ 2. Ciascun socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento, tuttavia gli si chiede di darne comunicazione scritta al Presidente.
§ 3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dei soci:
a.     che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione;
b.     che non ottemperino le disposizioni del presente statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 8
Gli organi dell’Associazione sono:
a.     il Presidente;
b.     il Consiglio direttivo;
c.     l’Assemblea dei soci.

ART. 9
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio; è delegato dal Consiglio direttivo a provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione ed alla attuazione di quanto stabilito dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea. Al Presidente spettano, in via esemplificativa e senza pregiudizio di quanto qui non espresso, i poteri di acquistare e vendere cose mobili in genere, emettere e girare assegni sui conti correnti dell’Associazione, aprire conti correnti, ordinare operazioni finanziarie e bancarie, esigere e cedere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie sia dagli Istituti di Emissione sia dalla Cassa Depositi e Prestiti, da enti statali e parastatali e da qualunque ufficio ed ente pubblico o privato in genere, chiedere e riscuotere contributi da enti pubblici e privati, girare per l’incasso effetti cambiari, fare operazioni su conti correnti postali e su postagiri, rilasciare quietanze e discariche, porre istanze, ricorsi, intimare precetti, sottoscrivere e firmare contratti in genere nei limiti della ordinaria amministrazione e compiere, anche se qui non specificato, altri atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente potrà nominare procuratori conferendo ad essi parte dei suoi poteri.

ART. 10
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

ART. 11
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto dal Presidente e da due membri.
Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio direttivo spetta il potere di acquisire ed alienare beni immobili, accettare e rinunciare donazioni, eredità e legati.
Il Consiglio direttivo può nominare un economo con compito amministrativi. Nell’atto di nomina dovranno essere indicati i poteri ad esso conferirti, l’eventuale compenso nonché il termine temporale dell’incarico.
In caso di dimissioni o recesso di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso alla prima riunione provvederà alla sostituzione chiedendo la convalida alla prossima Assemblea.
L’Assemblea può deliberare in merito all’attribuzione di eventuali compensi ai singoli membri del Consiglio direttivo.

ART. 12
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri.
Per atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i membri del Consiglio nominano un Presidente di turno.

ART. 13
L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera, posta elettronica o fax indicante l’ordine del giorno, inviata agli associati entro otto giorni dalla convocazione. L’Assemblea dei soci è convocata ordinariamente almeno una volta l’anno dal Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio o quando lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo. Inoltre potrà essere convocata ove ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati. L’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione ovvero presso altro luogo che verrà indicato dal Consiglio direttivo.

ART. 14
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e su tutto quanto a lei demandato per legge e per Statuto. L’Assemblea delibera altresì in merito alle proposte di modificazione dello Statuto e sull’approvazione o modificazione dei regolamenti interni.

ART. 15
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati hanno diritto ad un voto qualunque sia in numero e il valore delle quote associative sottoscritte. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati anche se membri del Consiglio direttivo. Ogni partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di un associato, con eccezione dei soci fondatori che potranno rappresentare più associati.

ART. 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza l’Assemblea nomina un Presidente di turno. L’Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire nell’Assemblea. Della riunioni dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 17
§ 1. Nelle elezioni, ha forza di diritto ciò che è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età.
§ 2. Nelle altre questioni l’Assemblea decide con la maggioranza assoluta dei presenti. Se i suffragi risultassero uguali dopo due scrutini, il presidente dell’Assemblea può dirimere la parità con un suo voto.
§ 3. Le decisioni riguardanti le persone vengono prese a scrutinio segreto.

ART. 18
Il patrimonio sociale è formato:
a.     dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
b.     dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche;
c.     da beni mobili ed immobili che fossero ritenuti necessari per il perseguimento degli scopi suindicati;
d.     da eventuali donazioni, eredità e liberalità;
e.     da entrate per servizi prestati dall’Associazione.

ART. 19
L’esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto, che provvederanno alla nomina di due o più liquidatori e provvederanno in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 21
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea per l’occasione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di proceduta.

ART. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norma del Codice Civile e delle altre leggi in materia.